Mirate Avv. Aldo
 
Leuzzi Avv. Giuseppe
 
Bagnadentro Avv. Paolo
 
Avidano Avv.Alberto

Il consenso informato dell'atto medico

Il consenso informato dell'atto medico


 

Sintesi della relazione svolta dall’avv. Aldo MIRATE al Convegno indetto dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Asti e dall’ASL AT della Regione Piemonte per l’8 maggio 2010.

 

****

 

L’avv. Mirate ha premesso che l’istituto del consenso informato è una materia che ha subito negli ultimi anni una trasformazione concettuale profonda e tumultuosa che ha inciso profondamente su una cultura millenaria, essenzialmente paternalistica, del rapporto medico/paziente; ha poi ricordato i passaggi normativi che hanno segnato le tappe di tale evoluzione (L. 833/78, Convenzione di Oviedo del 1977, artt. 39 e 40 del Codice deontologico del 1978 e art. 30 dell’attuale Codice deontologico).

Ha fatto quindi un excursus sulla rilevanza etico – sociale e deontologica del diritto al consenso informato, quale diritto autonomo correlato a diritti di rilevanza costituzionale (artt. 2 e 13 e 32), la cui violazione può essere fonte di responsabilità civile e penale e può pertanto legittimare l’avente diritto al risarcimento del danno (art. 2059 c.c.) e.

Il relatore si è poi soffermato sui requisiti sostanziali che deve rivestire l’informazione quale presupposto per la validità del consenso al trattamento sanitario richiamando le proprie esperienze professionali e la casistica giurisprudenziale (informazione non generica e burocratica, rapportata al grado di cultura e capacità di comprensione del paziente; necessità di illustrazione non solo sullo scopo e sulla natura dell’intervento, ma anche sulle possibili conseguenze e sugli eventuali rischi; necessità di modulare l’informazione anche in relazione al tipo di intervento; particolarità della informativa in relazione ad interventi di chirurgia estetica o di odontoiatria dove all’obbligazione di mezzo si accompagna in modo più rilevante una obbligazione di risultato, ecc.).

La parte più cospicua della relazione ha poi avuto ad oggetto le conseguenze di carattere giuridico – penale che possono conseguire ad una violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico secondo i diversi, complessi  e spesso contraddittori orientamenti giurisprudenziali che si sono formati  in tema di qualificazione giuridica delle condotte illecite (dalla sentenza Sez.  Pen. V   21.4.92, Masino, alla sentenza Sez. Pen.  I 29.5.2002, Volterrani fino alla sentenza delle Sezioni Unite Penali 18.12.2008,n. 2437); sentenze che hanno, di volta in volta, ritenuto configurabili i reati di omicidio preterintenzionale, omicidio colposo o lesioni volontarie e/o colpose, violenza privata, ecc.

Si è poi lungamente soffermato  sulla motivazione addotta dalle S.U. nella sentenza n. 2347 ritenendo che tale approdo giurisprudenziale configuri un corretto equilibrio tra l’esigenza di non svalorizzare la funzione di un consenso validamente ed efficacemente prestato e l’esigenza dell’autolegittimazione dell’attività medico-chirugica correttamente prestata.   

 

      

Disclaimer

 

Il contenuto della presente notizia ha scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo, né fornire parere legale o altro tipo di consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali. Lo Studio Legale Associato Mirate – Leuzzi – Bagnadentro – Avidano declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni e degli articoli contenuti nel presente sito. Lo Studio non è responsabile per, né di per sé approva, i contenuti forniti da terzi eventualmente  accessibili dal presente sito.

 

La presente notizia è stata redatta a cura dell’ avvocato Aldo Mirate, in Asti nel mese di settembre 2010.

Copyright ©2008 | All rights reserved